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LEGGE ANTI-SUICIDIO

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Legge 3/2012 salva suicidi: cos’è e come funziona?

Guida pratica per salvarsi dai debiti

La legge 3/2012 prevede la possibilità per i cittadini che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti.

 

 

L’articolo 7, capo II della legge 3/2012 recita:

 

"Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori."

 

In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadini potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.

I creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare. Condizione perché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 60% dei creditori. Tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un’effettiva difficoltà economica, egli può proporre all’istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti raggiungere un accordo con il cittadino che vendere l’immobile all’asta.

Lo stesso discorso vale per Equitalia che non potendo effettuare un pignoramento sulla prima casa riuscirebbe a rientrare in possesso di una parte della somma. Per quanto riguarda i fornitori la legge salva-suicidi prevede delle agevolazioni fiscali dovute al fatto che essi percepiscono delle cifre inferiori rispetto a quelle pattuite precedentemente. Insomma, da un lato il cittadino potrà ripagare i propri debiti in base a quanto realisticamente può permettersi, dall’altro i creditori riusciranno a recuperare parte dei propri soldi.

Quali sono le regole e le condizioni per i debitori che decidono di ricorrere alla legge salva suicidi, 3/2012? Ecco cosa prevede la legge e le disposizioni da rispettare.

 

 

Legge 3/2012 salva suicidi: regole e disposizioni

Per risolvere crisi da sovraindebitamento ricorrendo alla legge salva suicidi 3/2012 è opportuno specificare cosa prevede nel dettaglio la normativa di riferimento. Le disposizioni delle legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.

Esclusi dal piano di rientro e il pagamento del debito in base alla propria concreta disponibilità i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza e coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.

In caso di crisi da sovraindebitamento, il privato dovrà consegnare al tribunale e al commercialista chiamato a quantificare debito e beni a disposizione, tutta la documentazione necessaria per stabilire tempi e modalità di pagamento del debito. Per la redazione del piano di rientro il debitore dovrà mettere a disposizione i propri beni e patrimonio e, mediante accordo con i creditori, stabilire tempi e misura del pagamento.

La legge salva suicidi 3/2012 stabilisce tre diverse modalità di assolvimento dei propri doveri nei confronti dei creditori, ovvero:

  • piano del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, a proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori; la proposta dovrà essere approvata dal Giudice;

  • accordo del debitore: enti e imprese non fallibili presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice;

  • liquidazione del patrimonio: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.

 

Legge 3/2012 salva suicidi: il piano di rientro

Per stipulare il piano di rientro che stabilisce la misura e i tempi per il pagamento del debito ai creditori il privato cittadino dovrà rivolgersi, oltre che al tribunale, ad un commercialista ed esperto contabile per la quantificazione del proprio patrimonio e dei propri beni.

C’è da specificare che all’art. 15 della legge 3/2012 è stata prevista l’istituzione in ogni tribunale di un organismo di composizione della crisi, l’O.C.C, chiamato proprio a deliberare sulle singole situazioni dei contribuenti e a redigere e valutare il piano di rientro. Si tratta di organismi con competenze professionali necessarie a redigere la proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ma, ancora oggi, non risultano costituiti O.C.C. in tutti i tribunali. Nei casi in cui il privato non possa avvalersi del consulto dell’O.C.C. nel tribunale di propria residenza, verrà nominato un professionista, ovvero commercialista, notaio o avvocato.

Il compito del professionista o dell’O.C.C. sarà non soltanto quello di quantificare il patrimonio del debitore e i beni posseduti, ma anche di analizzare i perché della crisi da sovraindebitamento. Unitariamente alla presentazione del piano di rientro il debitore dovrà indicare anche tutte le somme dovute, i beni e gli atti a disposizione negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e le spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia.

Alle analisi preliminari seguirà la proposta di rientro: il piano dovrà essere presentato al giudice che, con decreto, dovrà fissare la data dell’udienza entro 60 giorni dalla presentazione del piano di rientro. I creditori in caso di accordo del debitore, dovranno accettare il piano di pagamento entro 10 giorni.

Fonte: www.forexinfo.it

Cos'è e come funziona
Regole e disposizioni
il piano di rientro
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