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Il sito per conoscere ed avere coscienza dei propri diritti
al fine di far valere gli stessi e le proprie ragioni
COSA SI DEVE SAPERE PER POTER AVVALERSI DELLA DIFESA LEGALE CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA GRATUITA IN TRIBUNALE A SPESE DELLO STATO (GRATUITO PATROCINIO)
quando se ne ha il diritto e quale documentazione si deve produrre
DIFENDERSI E’ UN DIRITTO INVIOLABILE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO
Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
E’ un istituto che permette, a quanti ne hanno diritto, di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover sostenere in proprio le spese di difesa e le altre spese processuali.
In quali giudizi è previsto?
Nel processo penale, civile, amministrativo, tributario, contabile e di volontaria giurisdizione avanti ai Tribunali Ordinari, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato,alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi in cui sia prevista l’assistenza del difensore o di un consulente tecnico di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione,.
L’ammissione al patrocinio a spese dello stato vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque correlati.
Chi ne ha diritto?
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:
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Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Attualmente per sapere se si rientra tra gli aventi diritto seleziona la tua provincia.
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Nei giudizi penali ne hanno diritto tutti maggiorenni e minorenni, a prescindere dall’essere italiano, straniero o apolide. Negli altri giudizi solo chi è cittadino italiano, straniero regolarmente soggiornante, o apolide, oltre agli enti e le associazioni ONLUS che non esercitano attività economiche. Ad esclusione di chi nei Giudizi Penali è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o è difeso da più di un avvocato, mentre negli altri Giudizi l’esclusione è prevista l’esclusione per chi sostiene ragioni manifestamente infondate, per chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.
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Posizione processuale, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Domanda di ammissione
Chi può sottoscrivere la domanda? Esclusivamente l’interessato, a pena di inammissibilità, la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno se fatta in udienza.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda può essere fatta dall’interessato, e/o il difensore, anche con l’invio con raccomandata postale.
A chi si presenta la domanda?
Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.
Nel giudizio civile al Consiglio dell’ordine degli Avvocati, in quello amministrativo al T.A.R.
(da verificare attentamente).
Quando si presenta la domanda?
Preferibilmente prima dell’inizio del giudizio o se durante il giudizio stesso, è chiaro che gli effetti decorrono dalla data di accoglimento della domanda.
Come si scrive la domanda?
Compilando i moduli predisposti dagli Ordini degli Avvocati, ad ogni buon conto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza). il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi, deve contenere la dichiarazione che, sotto la propria responsabilità, si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificando il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I Cittadini di stati extracomunitari, devono indicare anche i redditi percepiti all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono presentare.
Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:
- Fotocopia carta d'identità
- Fotocopia codice fiscale
- Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi o CUD o, se concesso, autocertificare il proprio reddito
- Documentazione relativa alla causa se iniziata
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare pure una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.
In quanto tempo viene decisa l’ammissione?
Nei processi penali: immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro (vedi provincia di appartenenza) giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.
Negli altri giudizi: entro (vedi provincia di appartenenza) giorni dalla presentazione dell’istanza.
Scelta del difensore
Il richiedente può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all’Albo degli Avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
Spese
Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l’avvocato, né il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Sanzioni
Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio a spese dello stato possono essere sottoposte al controllo degli Organi di Polizia, con indagini pure presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive, oppure la mancata comunicazione degli aumenti di reddito, sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (da verificare).
Conclusioni
Auspicando che con la lettura di questo “vademecum” ognuno si possa fare un’idea abbastanza precisa della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e così capire se il suo caso specifico è o meno escluso dalla legge. Ad ogni buon conto, al fine di proporre la domanda correttamente senza rischiare d’incorrere in sanzioni è bene rivolgersi ad un legale, o al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della propria provincia.
Indice:
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