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IL DIFENSORE CIVICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Il Difensore civico è il garante della imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini.
E' un tramite a vantaggio dei cittadini per superare eventuali inerzie, pigrizie e zone d'ombra nel procedimento di accesso e di conoscenza di una propria pratica di competenza di Uffici della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Cavarzere, Eraclea e Portogruaro.
L'attuale Difensore civico è il dott. Michele Basso, nominato dalla Provincia di Venezia con deliberazione della Presidente nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 66 del 30/12/2014 e dai Comuni di Cavarzere, Eraclea e Portogruaro con deliberazioni consiliari, rispettivamente, n. 12 del 9 aprile 2015, n. 13 del 24 febbraio 2015 e n. 2 del 2 marzo 2015.
Possono, inoltre, ricorre al difensore civico tutti i cittadini che hanno presentato un’istanza di accesso agli atti al sensi della legge 241/90 a Comuni del territorio provinciale, o alle loro aziende autonome e speciali, nonché ai gestori di pubblici servizi provinciali o comunali, che abbiano ricevuto diniego (tacito o esplicito) o differimento d’accesso.
L’art. 25, comma 4 della citata legge, recita infatti: “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
Orario di ricevimento del pubblico
Riceve su appuntamento nella giornata di:
• martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Contatti con la sede di Venezia
Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Lucchi
Dirigente: dott. Angelo Brugnerotto
Infromazioni e prenotazione appuntamenti (tel. 041 2501613):
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
• il lunedì e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Fonte: www.provincia.venezia.it
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