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SITO INDIPENDENTE DALLA PARTE DEL CITTADINO

Il sito per conoscere ed avere coscienza dei propri diritti

al fine di far valere gli stessi e le proprie ragioni

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

come e quando averne diritto

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. 

 

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. 
Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

  • dal coniuge

  • dalla persona stabilmente convivente

  • dai parenti entro il quarto grado

  • dagli affini entro il secondo grado

  • dal tutore o curatore

  • dal pubblico ministero

 

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

 

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

 

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno

  • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato

  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno

  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità

  • della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

fonte: www.giustizia.it 

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